Perdita di diritto all'alloggio

La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune territorialmente competente, d'ufficio o su richiesta di Acer, quando Acer abbia accertato, anche attraverso organi di Polizia, fatti che possano essere causa di decadenza dall'assegnazione. L'assegnatario, in fase di contraddittorio, può presentare le proprie controdeduzioni al Comune che ha avviato il procedimento.

I fatti che determinano la decadenza con la conseguente risoluzione del contratto di locazione ed il rilascio immediato dell'alloggio da parte dell'assegnatario e del suo nucleo familiare sono i seguenti:

  • abbandono dell'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo superiore ai tre mesi;
  • subaffitto e cambiamento della destinazione d'uso;
  • uso dell'alloggio per scopi illeciti o immorali;
  • violazione del regolamento d'uso degli alloggi;
  • gravi danni all'alloggio e alle parti comuni dell'edificio;
  • morosità nel pagamento delle bollette mensili.

La decadenza con automatica disdetta del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal 365° giorno successivo alla data della decadenza stessa, si ha nei casi seguenti:

  • perdita dei requisiti prescritti per l'assegnazione;
  • superamento del limite di reddito previsto per la permanenza nell'alloggio;
  • mancata presentazione periodica di informazioni, di documentazione reddittuale e degli altri requisti previsti per la permanenza nell'alloggio;
  • costruzione sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio o sull'area di pertinenza senza le prescritte autorizzazioni.

Ufficio competente: Servizi Gestione Immobiliare - Gestione Unità Residenziali

Ultima modifica: 15 febbraio 2020 13:18